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Il fatto affrontato
I dipendenti ricorrono giudizialmente nei confronti della società subentrata alla loro originaria datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti era cessato prima del subentro della convenuta e che, quindi, non poteva operare il vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal dipendente al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento.
Per la sentenza deve essere fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori.
Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori.
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