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Insight

Comunità energetiche rinnovabili e Distributed ledger technology

18/07/2023
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Italia

1. Le Comunità Energetiche Rinnovabili
Le Comunità Energetiche, introdotte dalla Direttiva 2008/2018 (c.d. Direttiva RED2) costituiscono uno dei principali strumenti attraverso cui il legislatore europeo intende perseguire negli anni a venire i target di quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che si è prefissato a livello unionale.
 
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) consentiranno infatti la generazione di energia elettrica distribuita nei territori e un coinvolgimento diretto nella produzione di energia per cittadini, PMI, enti del terzo settore ed amministrazioni locali.

Il legislatore italiano ha introdotto le CER per mezzo dell’art. 31 del d.lgs. 199/2021, di recepimento della direttiva RED2; il decreto legislativo contiene alcune regole e principi fondamentali, che devono essere poi dettagliate per mezzo di apposita normativa regolamentare e secondaria, la cui attuazione al momento (Luglio 2023), per quanto non ancora completa, può dirsi comunque in fase avanzata.

In estrema sintesi, le CER costituiscono dei soggetti giuridici autonomi, a partecipazione completamente volontaria, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera; l’esercizio dei poteri di controllo dovrà fare capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.
 
I membri della comunità energetica, che potrà assumere molteplici forme giuridiche (es. associazione, cooperativa, ecc.) possono alternativamente assumere il ruolo di:
 
  • produttori di energia elettrica rinnovabile;
  • meri consumatori di energia;
  • prosumer, ovverosia soggetti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e, allo stesso tempo, sono consumatori.

Tratto distintivo della CER è la disponibilità di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili che consentono di produrre energia e di condividerla tra i membri della comunità, che devono essere situati nella medesima zona di mercato. Il legislatore italiano, in particolare, ha optato per un modello “virtuale” di CER, che prevede la condivisione dell’energia prodotta dagli impianti nella propria disponibilità per il tramite della pubblica rete di distribuzione e il successivo calcolo dell’energia effettivamente condivisa tra i membri su base oraria, sulla base dei dati di produzione degli impianti e di quelli derivanti dai prelievi effettuati dalla rete da parte dei membri.
 

2. Distributed ledger technology
Con Distributed Ledger Technologies (“DLT”, in italiano “tecnologie a registri distribuiti”) ci si riferisce invece, in generale, a tecnologie informatiche che prevedono la distribuzione, nell’ambito di una rete geograficamente più o meno estesa, di un “libro mastro” (o “registro”), entro il quale possono essere inseriti dati e/o informazioni, che vengono verificate e validate dai partecipanti alla rete.

Si parla, in altri termini, di “decentralizzazione” dei registri, dal momento che la validazione del contenuto del registro viene effettuata per il tramite di algoritmi di consenso che prevedono l’approvazione di tutti (o della maggioranza dei) partecipanti alla rete. Soltanto la validazione secondo quanto previsto dall’algoritmo consente di archiviare correttamente le informazioni contenute nel registro che, al quel punto, risulteranno criptate ed inaccessibili senza un’apposita chiave di lettura: si tratta dunque di una tecnologia che consente la massima trasparenza e la piena tracciabilità delle informazioni inserite in un registro.

Al momento, l’applicazione probabilmente più nota delle DLT sono state le c.d. blockchain, che costituiscono un sottoinsieme delle DLT: nelle blockchain, i dati vengono inseriti in blocchi tra loro collegati secondo una sequenza temporale e questi sono inseriti nel registro. Ogni nuova informazione inserita è collegata allo storico di tutte le informazioni precedenti: il che rende impossibile la manipolazione “a ritroso” di dati già inseriti, perché le informazioni inserite ex post non verrebbero validate dai partecipanti alla rete.

Nell’ambito delle blockchain, poi, hanno avuto una certa diffusione i c.d. smart contract, che, quantomeno nella loro accezione “legal” (v. infra), possono essere definiti come la traduzione in linguaggio informatico di clausole contrattuali: si tratta in altri termini di un protocollo informatico che è in grado di riprodurre clausole contrattuali di cui viene data automatica esecuzione al verificarsi di certe condizioni determinate ex ante (es. “Se accade l’evento “x”, l’account di Tizio pagherà 10 euro all’account di Caio”).

Il legislatore italiano si è posto all’avanguardia rispetto agli altri paesi europei, adottando sin dal 2018 una specifica previsione volta a dare pieno riconoscimento giuridico alle DLT: con l’art. 8-ter del D.L. 135/2018, ha fornito una prima definizione normativa generale delle DLT e una specifica definizione di smart contract, precisando che, al rispetto di determinati requisiti, gli smart contract “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”.

Punto di particolare rilievo è poi il comma 3 della disposizione in questione, che prevede addirittura che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di DLT produca gli stessi effetti giuridici della validazione temporale elettronica prevista dal Regolamento EIDAS e, dunque, consenta di attribuire a un documento data (e ora) certa.

 
3. Comunità Energetiche Rinnovabili e DLT
Le CER costituiscono un esempio paradigmatico nel quale le DLT potranno trovare ampia applicazione pratica e, soprattutto, gli effetti giuridici del loro riconoscimento normativo ad opera del DL 135/2018 avranno indiscutibile valenza.

Anzitutto, la CER avrà la necessità di gestire diversi flussi informativi, ad esempio i dati di produzione e di consumo e di imputare correttamente tali flussi a produttori, prosumer e consumatori.

Allo stesso tempo, laddove la CER dovesse percepire incentivi pubblici correlati alla quantità di energia prodotta e condivisa (quali quelli che saranno erogati dal GSE, sulla base di un decreto di prossima emanazione) un sistema basato su DLT potrà efficacemente imputare a ciascun membro della CER la sua quota parte.

L’utilizzo di DLT nell’ambito di tali flussi non solo potrà consentirne una corretta ed efficiente archiviazione ma, soprattutto la validazione legale (ed eventualmente temporale, se si tratta di “documenti informatici”): ciò assumerà in primo luogo particolare importanza proprio con riferimento alla corretta imputazione dei consumi/dei prelievi a ciascun membro della comunità, così come della assegnazione delle quote di incentivo spettanti.

Laddove poi la CER implementasse smart contract (che, come visto, è un particolare tipo di DLT) per la ripartizione automatica delle partite economiche derivanti dalla produzione/vendita/condivisione/incentivazione dell’energia prodotta, il legislatore ha previsto che un programma informatico così concepito risulti equivalente ad un contratto stipulato in forma scritta: si tratterebbe, in altri termini di un vero e proprio smart legal contract.
Dunque, le DLT (e in particolare gli smart contract) potranno garantire certezza ai rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella CER e quindi svolgere una sorta di funzione preventiva del contenzioso che potrebbe astrattamente insorgere: la trasparenza, la pubblicità e la certezza assicurati da una DLT, infatti, non sembrano al momento avere eguali e sembrano in grado di ridurre al minimo le contestazioni tra le parti.

Ma non è tutto.

Le DLT potrebbero in futuro svolgere un ruolo ancora più preponderante nell’ambito delle CER. Il d.lgs 199/2021, infatti, ha previsto che le CER potranno sviluppare anche altri tipi di servizi, quali la domotica, l’efficientamento energetico, i servizi di ricarica per autoveicoli. Se da un lato anche tali servizi, al pari della produzione e della condivisione di energia si prestano a vedere applicazioni delle DLT per la gestione dei flussi, è ipotizzabile anche un utilizzo più avanzato di tali tecnologie, proprio in considerazione della “legalizzazione” (anche sotto il profilo temporale) che tale sistema di archiviazione consente.

Ad esempio, in tema di efficientamento energetico, si potrebbe ipotizzare che il risparmio generato dai servizi offerti dalla CER venga registrato per il tramite di DLT e, in seguito, venga certificato per il tramite di appositi token, emessi su un registro specificamente destinato allo scopo. I token, poi, espressione di una certa quantità di risparmio conseguito, potrebbero alternativamente:
 
  • essere scambiati su un mercato volontario tra i membri della comunità, per l’acquisto di altri servizi offerti dalla CER stessa, ad esempio il servizio di ricarica dell’auto elettrica;
  • venduti a soggetti esterni su un mercato normativamente imposto, analogo, ad esempio, a quello ora esistente a carico dei distributori di energia elettrica, che sono tenuti all’acquisto di una certa quantità di c.d. certificati bianchi per compensare le inefficienze delle reti di distribuzione; o ancora
  • ceduti a imprese che vogliano aumentare i propri indici di sostenibilità ambientale ed avere nel proprio portafoglio certificati che attestano un risparmio energetico o un minore impatto ambientale.

Allo stato, pare dunque necessario monitorare l’evoluzione normativa in materia di CER e soprattutto la direzione in cui si muoveranno nel mercato, nonché i servizi ancillari alla produzione di energia che le stesse saranno in grado di offrire: d’altra parte, il riconoscimento normativo delle DLT consente di amplificare l’utilizzo di tali tecnologie, proprio in quanto giuridicamente idonee a regolare rapporti fra privati, che un tempo erano invece soltanto appannaggio dei contratti “classicamente” stipulati per iscritto.