Locations
In data 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 (di seguito, il “Decreto”), di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (c.d. Direttiva Omnibus), avente l’obiettivo di migliorare l’applicazione e di modernizzare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, anche in considerazione dell’evoluzione del mercato di riferimento.
In particolare, la Direttiva Omnibus è intervenuta modificando le seguenti Direttive:
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- Direttiva 98/6/CE concernente la protezione dei consumatori in relazione all’indicazione dei prezzi dei prodotti esposti ai consumatori;
- Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali;
- Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritti dei consumatori.
Il suddetto Decreto di attuazione è intervenuto modificando, tra le altre, alcune disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (di seguito, il “Codice del Consumo”), con lo scopo di ampliare la tutela dei consumatori nei casi di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere, con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Tali modifiche hanno trovato applicazione a far data dal 2 aprile 2023, ad eccezione delle previsioni relative alla fissazione dei criteri per l’individuazione del c.d. “prezzo precedente” negli annunci di riduzione di prezzo, in vigore dal 1° luglio 2023.
Di seguito, si riporta una disamina delle principali novità introdotte dal Decreto.
- Annunci di riduzione del prezzo (Art. 17-bis del Codice del Consumo)
I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Decreto apportano modifiche alla Parte II, Titolo II, Capo III, Sezione I del Codice del Consumo, al fine di recepire l’articolo 2 della Direttiva Omnibus in tema di annunci di riduzione di prezzo, hanno determinato l’introduzione dell’art. 17-bis nel Codice del Consumo il quale prevede che ogni annuncio pubblicitario di riduzione del prezzo debba indicare il prezzo praticato dal professionista nei trenta giorni precedenti alla riduzione di tale prezzo (c.d. prezzo precedente).
Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
Tale disposizione si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione di vendite straordinarie; non trova, invece, applicazione alle vendite sottocosto.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 17-bis, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,45 a Euro 3.098,74 di cui all’articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità e secondo una serie di criteri ivi indicati.
Tale disposizione si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione di vendite straordinarie; non trova, invece, applicazione alle vendite sottocosto.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 17-bis, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,45 a Euro 3.098,74 di cui all’articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità e secondo una serie di criteri ivi indicati.
- Pratiche commerciali sleali (Artt. 21-23 del Codice del Consumo)
Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto ha modificato l’articolo 21 del Codice del Consumo introducendo il divieto di pratiche commerciali ingannevoli che inducono o possono indurre il consumatore medio a prendere decisioni commerciali che non avrebbe preso altrimenti, considerando tutte le caratteristiche e le circostanze del caso; nello specifico, si fa riferimento alla pratica commerciale che promuove un bene come identico a un prodotto commercializzato in altri Stati membri dell’Unione, quando in realtà ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse (c.d. Dual Quality).
Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto, modificando l’articolo 22 del Codice del Consumo, ha invece integrato l’elenco delle informazioni considerate rilevanti, nell’ambito dell’invito all’acquisto, con conseguente qualificazione della loro omissione quale pratica ingannevole, a meno che non risultino già evidenti dal contesto.
Vi sono poi una serie di pratiche commerciali che sono in ogni caso da considerarsi ingannevoli (comma 6 dell’articolo 1 del Decreto che modifica l’articolo 23 del Codice del Consumo).
Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto, modificando l’articolo 22 del Codice del Consumo, ha invece integrato l’elenco delle informazioni considerate rilevanti, nell’ambito dell’invito all’acquisto, con conseguente qualificazione della loro omissione quale pratica ingannevole, a meno che non risultino già evidenti dal contesto.
Vi sono poi una serie di pratiche commerciali che sono in ogni caso da considerarsi ingannevoli (comma 6 dell’articolo 1 del Decreto che modifica l’articolo 23 del Codice del Consumo).
- Trasparenza sui mercati online
È stato inserito l’art. 49-bis al Codice del Consumo (art. 1, comma 14 del Decreto) che prescrive una serie di obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online (c.d. marketplace). In particolare, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto concluso su un mercato online, il fornitore di tale mercato è tenuto a fornire al consumatore una serie di informazioni supplementari, quali:
- informazioni generali in merito ai principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore con un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
- se il terzo che offre beni o servizi è un professionista o meno;
- nell’eventualità in cui il terzo che offre beni o servizi non sia un professionista, l’indicazione che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori;
- la ripartizione degli obblighi relativi al contratto tra il terzo che offre i beni o servizi e il fornitore del mercato online, senza pregiudizio per le rispettive responsabilità.
Con specifico riferimento ai parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate ai consumatori, le piattaforme dovranno informare i consumatori dei principali parametri che determinano la classificazione delle offerte fornite in risposta a una query di ricerca, ad esempio, se queste offerte sono classificate in base al prezzo, alla distanza, alle valutazioni dei consumatori o in base ad una combinazione di criteri diversi.
- Azioni esperibili direttamente dai consumatori
Il comma 7, dell’art. 1 del Decreto, modificando l’art. 27 del Codice del Consumo, ha altresì previsto che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Restano salvi i rimedi posti a disposizione dei consumatori.