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L'UE si attiva a tutela delle foreste

22/06/2023

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Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 ha recentemente introdotto una normativa volta a contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati all’approvvigionamento di determinate materie prime e prodotti specifici.

Il Regolamento, che si colloca nell’alveo delle politiche di sostenibilità promosse dall’Unione europea, stabilisce divieti e controlli in relazione alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti, analiticamente elencati nell’allegato I al Regolamento stesso, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le seguenti materie prime:
 
  • bovini
  • cacao
  • caffè
  • palma da olio
  • gomma
  • soia
  • legno
In particolare, è fissato un divieto di immettere sul mercato dell’Unione o esportare materie prime e prodotti che non sono:
 
  • a “deforestazione zero”;
  • stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
  • accompagnati da una specifica dichiarazione di “dovuta diligenza”.
Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore economico sarà tenuto a:
 
  1. raccogliere informazioni, dati e documenti necessari per dimostrare che i prodotti rispettano le predette condizioni;
  2. adottare misure idonee a monitorare la sussistenza del rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi ai predetti requisiti;
  3. adottare misure idonee ad attenuare il rischio di eventuali non conformità dei prodotti ai suddetti requisiti.
Dunque, l’operatore economico sarà tenuto a definire adeguate procedure aziendali che consentano di garantire la conformità dei propri prodotti alle condizioni sopra elencate.

Le autorità competenti saranno chiamate ad effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento n. 1115/2023 da parte degli operatori economici. Si ritiene che i predetti controlli potranno essere effettuati dall’amministrazione doganale anche attraverso misure di tracciamento dei prodotti in fase di import – export.

Gli Stati membri adotteranno nei prossimi mesi le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento. Tali misure repressive comprenderanno:
 
  • sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati;
  • confisca dei prodotti interessati;
  • confisca dei proventi ottenuti grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
  • esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
  • divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività.
Le previsioni del Regolamento n. 1115/2023 si applicheranno a decorrere dal 30 dicembre 2024.
 

 
A cura del team IVA&Dogane