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L’art. 3 octies del Regolamento (UE) 883/2014 prevede il divieto di importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
- originari della Russia o
- esportati dalla Russia
Il medesimo articolo prevede altresì il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che
- sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo, e
- incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII.
Tra i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII al Regolamento (UE) 883/2014 troviamo:
- ferro, fili e barre di ferro;
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
- costruzioni e parti di costruzioni;
- serbatoi o recipienti;
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
- lavori di ghisa, ferro, acciaio.
Il divieto trova applicazione:
- dal 30 settembre 2023 per i beni siderurgici elencati nell’allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti originari della Russia diversi dai codici 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90;
- dal 1° aprile 2024, per i prodotti dell’allegato XVII contenenti beni di cui al codice NC 7207 11
- dal 1° ottobre 2024, per i beni dell’allegato XVII che incorporano i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.
In via esemplificativa, si tratta di semiprodotti di ferro e di acciai non legati e di semiprodotti di acciai legati.
È importante ricordare che, per le tipologie di prodotti in questione, l'importatore potrà essere chiamato a fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
La Commissione europea ha chiarito che sarà ritenuta sufficiente l’esibizione dei “mill test certificate” (certificati di prova circa le proprietà chimiche e fisiche di una materiale) quale prova attestante l’origine dei fattori produttivi (FAQ riguardanti l’applicazione del Reg. 833/2014).
Sul punto, con una nota del 22 settembre, è intervenuta l’Agenzia delle dogane comunicando che l’indicazione fornita dalla Commissione è da considerarsi come mera indicazione operativa e che, dunque, il “mill test certificate” deve considerarsi alla stregua di una delle possibili prove che l’importatore può fornire per dimostrare la non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti importati.
Secondo l’amministrazione doganale, quindi, potranno essere presi in considerazione ai fini della prova anche altri documenti quali, ad esempio, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.
Le misure restrittive in commento sono applicabili a tutti i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII al Regolamento (UE) 883/2014 ancorché, come confermato da una nota del 31 ottobre 2023 diffusa dall’Agenzia delle dogane, gli stessi siano stati prodotti prima del 23 giugno 2023, data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1214 che tali misure ha introdotto.
A cura del team IVA&Dogane