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Le ultime novità in materia di reti private, autoconsumo e comunità energetiche

09/12/2022
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L’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e il MASE, Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (ex Mite), stanno compiendo gli ultimi passi per il definitivo consolidamento del quadro regolatorio in materia di comunità energetiche, reti private ed autoconsumo diffuso.
  Nelle scorse settimane, infatti, il MASE ha avviato una consultazione nell’ambito del procedimento di approvazione del decreto previsto dal D.Lgs. 199/2021 in materia di comunità energetiche rinnovabili (CER); l’Autorità, invece, con le deliberazioni 556/2022/R/EEL e 573/2022/R/EEL, ha aggiornato i testi integrati in materia di SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi) e di SSPC (Sistemi semplici di Produzione e Consumo), in applicazione delle novità previste dal decreto legislativo 210/2021, con cui è stata recepita la direttiva 2019/944.

COMUNITA’ ENERGETICHE, ACC E AUTOCONSUMO DIFFUSO

Anzitutto, la regolamentazione in materia di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e, in generale, delle configurazioni riconducibili al cd. autoconsumo diffuso si appresta a raggiungere un punto di svolta. In attesa della delibera ARERA di aggiornamento degli aspetti di regolazione – per la quale nel mese di settembre si è chiuso il procedimento di consultazione pubblica – il MASE ha pubblicato il documento di consultazione relativo al decreto ministeriale, di prossima emanazione, di ridefinizione degli incentivi previsti dal D.Lgs. 199/2021. Entro il 12 dicembre 2022 è possibile partecipare alla consultazione inviando contributi e osservazioni rispetto agli elementi principali della normativa che il Ministero ha esplicitato nel documento di consultazione. Proprio alcuni di tali elementi appaiono maggiormente critici e, ove confermati, forieri di possibile impugnazione da parte di operatori e associazioni di categoria. Destano forti perplessità, in particolare, la possibile introduzione di un limite all’inserimento, all’interno delle Comunità Energetiche, dei soli impianti entrati in esercizio in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale nonché la previsione di un cap (80 Euro/Mwh) al prezzo di vendita dell’energia elettrica ceduta in rete dalla Comunità, laddove l’energia elettrica condivisa all’interno della Comunità sia inferiore al 70% di quella prodotta. Elementi, questi, non previsti dalla normativa primaria (il D.Lgs. 199/2021) e che potrebbero costituire una limitazione alla implementazione su larga scala di tali configurazioni.

I SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Per quanto riguarda i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, l’Autorità con la deliberazione 573/2022/R/EEL ha recepito la nuova definizione di SSPC prevista dal d.lgs. 210/2021 (art. 16), che ha decisamente innovato la relativa regolazione. Ai sensi della nuova definizione, infatti, i diversi elementi che costituiscono un sistema devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema, ma senza il precedente requisito (previsto in particolare per i SEU) della contiguità tra le particelle; i collegamenti elettrici, invece, possono insistere in aree nella “semplice disponibilità” di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema (ad esempio: titolari di un diritto di servitù ovvero di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada). In altri termini, viene superato il più stringente - e limitante - requisito dell’insistenza sullo stesso sito (o su siti contigui) delle unità di produzione e consumo.
 
 
I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

Infine, i principali aggiornamenti in materia di SDC riguardano la possibilità, finora preclusa, di costituire nuove reti private. A tal fine, è stata dunque introdotta la distinzione tra i “sistemi esistenti”, per i quali continuano a valere le esenzioni dagli oneri generali di sistema già previste e i “sistemi nuovi”, che vengono invece considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, motivo per cui i relativi gestori svolgeranno l’attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. L’immediata conseguenza di tale novità è che gli oneri generali di sistema (che nei sistemi esistenti erano applicati alla sola energia prelevata attraverso il punto di connessione alla rete pubblica) verranno applicati a tutta l’energia prelevata dagli utenti del SDC. Degna di nota è la previsione di una specifica eccezione per le reti portuali ed aeroportuali che, anche se di nuova costituzione, si vedranno applicate il regime regolatorio relativo ai sistemi esistenti.

A cura del team Energy